Art. 10-bis — Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

((I soggetti)) tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2018

2018oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 giugno 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 25 febbraio 2025 — 13 giugno 2025per 4 mesi
  4. 28 dicembre 2024 — 25 febbraio 2025per un mese
  5. 31 dicembre 2023 — 28 dicembre 2024per 12 mesi
  6. 30 dicembre 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  7. 21 dicembre 2021 — 30 dicembre 2022per un anno
  8. 1 gennaio 2021 — 21 dicembre 2021per 12 mesi
  9. 27 ottobre 2019 — 1 gennaio 2021per un anno
  10. 13 febbraio 2019 — 27 ottobre 2019per 9 mesi
  11. 1 gennaio 2019 — 13 febbraio 2019per un mese
  12. 19 dicembre 2018 — 1 gennaio 2019testo originarioper 13 giorni

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2025 al 13 giugno 2025. 13 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, iaggiunto: I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art10bis · fonte del testo

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