Art. 12-bis — Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico
1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonche' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,";
- b)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le medesime strutture";
- c)al quarto periodo, dopo le parole: "alle attivita' assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
Testo vigente dal 31 dicembre 2021
