Art. 20-ter — Misure urgenti in materia di personale sanitario
All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo sociosanitario". All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi' prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Testo vigente dal 29 marzo 2022
