L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: «Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici. 2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.». Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati. Per esigenze di funzionalita' connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi e' assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Per le esigenze di funzionalita' di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita' concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo' essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi gia' indetti.)) Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche' i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Testo vigente dal 8 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 2026 al 8 agosto 2026. 143 parole aggiunte.

… stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. aggiunto: Per le esigenze di funzionalita' di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita' concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo' essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi gia' indetti. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art17 · fonte del testo

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