Art. 6 — Unità di crisi
In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unita' di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza. L'Unita' di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attivita' di coordinamento.
Testo vigente dal 7 maggio 2002
