Per le finalita' di cui all'articolo 8, il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti:

  • a)puo' formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia;
  • b)promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del ((decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198));
  • c)promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale ((a esercitazioni)) internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
  • d)valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;
  • e)((acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrita' significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124)), dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del ((decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)), dalle strutture del Ministero della difesa, nonche' dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team - CERT) istituiti ai sensi della normativa vigente;
  • f)riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • g)valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f) assumono dimensioni, intensita' o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attivita' di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

Testo vigente dal 5 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2021 al 5 agosto 2021. 15 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

… protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge aggiunto: 30 ottobre 2015, n. 174 tolto: del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge aggiunto: 11 dicembre 2015, n. 198 tolto: del 2015;

c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale tolto: in aggiunto: a esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

e) tolto: riceve, aggiunto: acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni … di perdita dell'integrita' significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizitolto: , dal DIS, dall'AISE e dall'AISI aggiunto: dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge aggiunto: 27 luglio 2005, n. 144 tolto: del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge aggiunto: 31 luglio 2005, n. 155 tolto: del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa, nonche' dalle altre amministrazioni che compongono il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82~art9 · fonte del testo

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