Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' agli accertamenti dell'entita' dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne da' urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati. Vengono altresi' trasmesse nel modo piu' rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entita' del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi. Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art4 · fonte del testo

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