Art. 9 — Disposizioni per il Ministero degli affari esteri
Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 2006, n. 247
4La L. 4 agosto 2006, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 8)che lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 2007, n. 38
5Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 2007, n. 38 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
Testo vigente dal 1 aprile 2007
