Art. 8 — Nucleo per la cybersicurezza
Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ((nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID))). Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10. 4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu' operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 10 ottobre 2025
