Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.";
  • b)all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.".

Testo vigente dal 9 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art58 · fonte del testo

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