Art. 59 — Disposizioni in materia di credito d'imposta

All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
  • b)al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
  • c)al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"alla data di assunzione.";
  • d)al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di assunzione";
  • e)al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
  • f)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.";
  • g)al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi tre periodi. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 9 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art59 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari