Art. 16 — Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 1, comma 8-bis, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio ((dei ministri)) puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali ((previsti dal presente articolo)) nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";
- b)all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida ((elaborati)) a livello internazionale e dall'Unione europea";
- c)all'articolo 1-bis, comma 3-bis:
- 1)al decimo periodo, le parole "dall'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo periodo";
- 2)sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio ((dei ministri)) puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali ((previsti)) dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";
- d)all'articolo 2, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio ((dei ministri)) puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali ((previsti)) dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";
- e)all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: "2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 3. Ai medesimi fini di cui al ((comma 2)), la Presidenza del Consiglio puo' stipulare ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca."
Testo vigente dal 7 giugno 2020
