Disposizioni per l'effettivita' della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481». All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie ((irrogate)) dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di ((euro,)) sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione((,)) comporta l'oscuramento del sito internet.». ((Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressivita' e proporzionalita' per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 e' inserito il seguente: "48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".)) ((Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).
Testo vigente dal 30 aprile 2025
