Art. 27 — Esercizio dell'attività di vendita diretta
All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2012
