Art. 9 — Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata
All'articolo 16 ((, comma 2,)) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ((...)) dopo la lettera c) e' ((inserita)) la seguente: «c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei ((e per ambiti territoriali omogenei)), da trasmettere ((alle Camere)) e da pubblicare in apposita sezione del sito ((internet)) istituzionale, contenente: (( 1))) l'analisi dei livelli retributivi applicati; (( 2))) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; (( 3))) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; (( 4))) ulteriori elementi conoscitivi ((, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,)) utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione». All'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo il comma 3 ((sono inseriti i seguenti)): «3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito ((l'Istituto nazionale della previdenza sociale)), provvede alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3-ter. ((Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro))». ((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 2 del presente articolo)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 112)). ((All'attuazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
