Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. ((Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,)) Non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva ((irrogata)) non sara' superiore a tre anni. ((Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice))».

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2014 al 21 agosto 2014. 2 parole tolte, 91 parole aggiunte.

… giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. aggiunto: Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, Non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva tolto: da eseguire aggiunto: irrogata non sara' superiore a tre anni. aggiunto: Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-26;92~art8 · fonte del testo

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