Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, ((commi 3 e 4, nonche' dalle lettere c) ed e) del presente comma)), pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e ((19,730 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a ((23,736 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

  • a)quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni ((annui)) a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) ((, 3 e 4, e 8)), comma 3;
  • b)quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • c)quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • d)quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
  • e)quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
  • e-bis)quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ((, con propri decreti,)) le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019. 9 parole tolte, 46 parole aggiunte in 3 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 tolto: e leaggiunto: , nonche' dalle lettere c) ed e) del presente tolto: articolo aggiunto: comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e tolto: 8,080 aggiunto: 19,730 milioni di euro aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto … 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a tolto: 12,086 aggiunto: 23,736 milioni di euro aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) tolto: e commiaggiunto: , 3 e 4, aggiunto: e 8, comma 3;

aggiunto: e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportareaggiunto: , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-29;126~art9 · fonte del testo

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