Art. 7-ter — Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(( I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualita' tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

  • a)i medesimi impianti siano inseriti dalla societa' Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • b)la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilita' non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
  • c)la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Testo vigente dal 29 novembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132~art7ter · fonte del testo

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