Art. 5-bis — Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità
1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
