Art. 5-bis — Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità

1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2023 al 28 dicembre 2024. 59 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132~art5bis · fonte del testo

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