Art. 8-bis — Misure in materia di accise

((In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:

  • a)benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
  • b)oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
  • c)gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
  • d)gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.)) ((Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.)) ((Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.))

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2026 al 23 maggio 2026. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2tolto: , del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33aggiunto: , e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di … gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui tolto: all'Allegato aggiunto: all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, tolto: approvato con il aggiunto: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:

… in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro tolto: nell'anno aggiunto: per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art8bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari