Art. 5 — Benefici fiscali e semplificazioni

Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

  • a)l'attivita' economica nella ZES unica e' libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nella ZES unica sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; 33
  • a-bis)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162));
  • a-ter)presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena operativita' dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalita' determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
  • a-quater)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162));
  • a-quinquies)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162));
  • a-sexies)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162));
  • a-septies)al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  • b)accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato 'contratto di sviluppo', di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonche' le modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 33 Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162)). L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

33

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, alinea) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2017

2017oggi
  1. 1 gennaio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 17 novembre 2023 — 1 gennaio 2024per un mese
  3. 20 settembre 2023 — 17 novembre 2023per un mese
  4. 1 gennaio 2023 — 20 settembre 2023per 9 mesi
  5. 30 giugno 2022 — 1 gennaio 2023per 6 mesi
  6. 1 maggio 2022 — 30 giugno 2022per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2022 — 1 maggio 2022per 4 mesi
  8. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  9. 1 giugno 2021 — 7 novembre 2021per 5 mesi
  10. 15 settembre 2020 — 1 giugno 2021per 9 mesi
  11. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  12. 1 gennaio 2020 — 17 luglio 2020per 7 mesi
  13. 13 febbraio 2019 — 1 gennaio 2020per 11 mesi
  14. 13 agosto 2017 — 13 febbraio 2019per un anno
  15. 20 giugno 2017 — 13 agosto 2017testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2023 al 1 gennaio 2024. 774 parole tolte, 200 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES tolto: unica, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a-bis) tolto: nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162;

a-quater) tolto: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nella ZES unica, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162;

a-quinquies) tolto: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo' presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162;

a-sexies) tolto: nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162;

… considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. tolto: In relazione agli investimenti effettuati nella ZES unica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento … caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. tolto: Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

tolto: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

tolto: b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 162. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91~art5 · fonte del testo

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