Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o piu' proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 novembre 2025, n. 171

19

La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 20 novembre 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 18/2025

    Questione inammissibile
    13 febbraio 2025

    dispone che, nella sentenza n. 175 del 2024, sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il capo numero 2), venga inserito il seguente capo: «2-bis) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Re…

    Art. 10 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2023 al 20 novembre 2025. 1 parola tolta.

… trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche. tolto: 2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o … ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11aggiunto: . Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 novembre 2025, n. 171

    La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124~art14 · fonte del testo

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