Art. 4 — Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura
Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 26-bis:
- 1)al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;
- 2)il comma 5 e' sostituito dal seguente: (("5. Possono)) concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;
- b)alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi». ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
