Art. 15-bis — Disposizioni riguardanti i magistrati onorari
All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116". I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. 11 Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternita'".
Testo vigente dal 15 novembre 2024
