Art. 8 — Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178.
Abrogato dal 1 gennaio 2021
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178.
Abrogato dal 1 gennaio 2021
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4 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2020 al 1 gennaio 2021. 387 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia dell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in aggiunta alle facolta' assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.095 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 340 unita' di area I/F1 e 755 unita' di area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53~art8 · fonte del testo
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