Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
  • b)all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
  • b-bis)all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";
  • c)all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e' commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
  • d)all'articolo 635:
  • 1)al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
  • 2)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
  • 3)al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».

Testo vigente dal 10 agosto 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2024

    Questione infondata
    22 ottobre 2024

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis, del codice penale, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composiz…

    Art. 341-bis c.p. · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2019 al 10 agosto 2019. 23 parole aggiunte.

aggiunto: b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53~art7 · fonte del testo

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