Art. 8-bis — Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia
Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti".
Testo vigente dal 10 agosto 2019
