Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 126/2021

    Questione infondata
    21 giugno 2021

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento agli artt. 27 e 117, primo comma, Cost. La valutazione di conferenza dei parametri evocati attiene più propriamente al merito delle censure.

    Art. 7-ter Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 122/2020

    Questione infondata
    23 giugno 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, censurato nella parte in cui prevede che la sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente venga disposta, in caso di applicazione di una misura cautelare personale, per ogni reato, e non solo per quelli indicati al precedente art. 7, comma 3, concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Alla base della scelta legislativa - per cui la sospensione del reddito di cittadinanza consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato (o a una condanna non definitiva per i reati indicati) - vi è un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell'applicazione della misura stessa , la quale, d'altronde, costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c- bis , del d.l. n. 4 del 2019, come conv.; le condanne definitive infra-decennali, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato. E se certo è vero che il soggetto a cui sia stato sospeso il reddito di cittadinanza in virtù dell'applicazione di una misura cautelare personale - per un reato diverso da quelli di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito - potrà tornare, invariate le altre condizioni, a beneficiare dello stesso reddito in caso di condanna per il medesimo reato, tale conseguenza, tuttavia, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. Il provvedimento di sospensione, pertanto, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e risulta espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 248 del 2019, n. 222 del 2018, n. 161 del 2018, n. 22 del 2018, n. 194 del 2017, n. 86 del 2017, n. 276 del 2016, n. 223 del 2015, n. 214 del 2014, n. 134 del 2012, n. 120 del 2012, n. 36 del 2012, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 297 del 1993 e n. 46 del 1993 ).

    Art. 7-ter Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024. 415 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art7ter · fonte del testo

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