Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti: " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. ((5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame. 5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali)). ((5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello)). 2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati. ((2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini)). 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il seguente: "8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'." ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dal seguente: "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi 45 giorni". 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma'")).

Testo vigente dal 22 dicembre 1996

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 261/2006

    Questione inammissibile
    4 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/1994, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio di cui è investita la Corte rimettente, in quanto la questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell'archiviazione - come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo - nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l'emissione dell'atto di citazione. > >- Sulla configurazione giuridica della fase anteriore alla citazione nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, v. citata sentenza n. 415/1995.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 84/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti - se…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 513/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, il giudice è investito della causa solo con l'atto di citazione, mentre l'attività precedente che va dalla presentazione dell'istanza di proroga da parte del pubblico ministero (diretta all'acquisizione di ulteriori elementi) fino all'autorizzazione o alla mancata autorizzazione della proroga stessa da parte della Sezione, appartiene ad una fase pre-processuale, in relazione alla quale non si rendono necessarie le medesime forme a garanzia del contraddittorio (nella specie notifica) proprie della fase processuale, essendo invece utilizzabili altri strumenti processuali (nella specie reclamo al collegio), non eccedenti il limite della ragionevolezza e non pregiudicanti il diritto di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte: dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), sollevata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile. - Sulla natura pre-processuale della fase che precede l'atto di citazione, v. citata sentenza n. 415/1995.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 22 dicembre 1996. 85 parole tolte, 423 parole aggiunte.

… dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi tolto: deve essere depositata aggiunto: esso deve essere depositato nella segreteria del giudice tolto: di appello la copia notificata dell'atto di appello aggiunto: d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. aggiunto: La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame. 5-ter. tolto: Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello aggiunto: Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali tolto: non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza tolto: di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, tolto: nelle ipotesi in cui e' proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, aggiunto: quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata tolto: emessa in camera di consiglioaggiunto: , sentite le parti, che la tolto: esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la aggiunto: sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali. 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale tolto: provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta." aggiunto: d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello. 2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati. aggiunto: 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini. 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, … totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.aggiunto: " 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dal seguente: "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi 45 giorni". 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma'".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;543~art1 · fonte del testo

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