Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale e' ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1".
Testo vigente dal 25 giugno 1999
