Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.
Testo vigente dal 25 giugno 1999
