Art. 10 — Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa
All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027». ((In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
