Art. 1-bis — Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri
((All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026")).
Testo vigente dal 24 maggio 2025
