Art. 11 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.
Testo vigente dal 2 dicembre 2025
