Art. 15 — Revoca della protezione speciale
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3)), qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
- b)all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
