Art. 111 — Disposizioni transitorie

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 130/2005

    Parametro
    25 marzo 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) –, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Giudic…

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 204-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art111 · fonte del testo

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