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Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 23 dicembre 1996. 587 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli", e dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: " d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.";

tolto: b) nell'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.". La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' determinata con decreto del Ministro delle finanze. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con universita', enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresi', su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo". Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, e' differito fino al 31 dicembre 1997.aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;539~art7 · fonte del testo

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