Art. 11 — Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 26 agosto 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 26 agosto 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1996 al 26 agosto 1996. 511 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" e' sostituita dalla seguente: "definito". Nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento emesso";
tolto: b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.";
tolto: c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1996";
tolto: d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.". I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianita' nella funzione. A decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, da pubblicare secondo le modalita' di cui all'ultimo periodo del presente comma, il presidente ha facolta' di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed e' coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-22;329~art11 · fonte del testo
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