Art. 6 — Proroga del termine per la chiusura della partita IVA
Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo gia' chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-nonies o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualita' per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2- nonies. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonche' quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140
3Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 23) che "Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto- legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998."
Testo vigente dal 30 maggio 1997
