I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,". 3 3 4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212

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Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003.

3

Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004.

4

Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004.

Testo vigente dal 28 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 2003 al 28 febbraio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art5 · fonte del testo

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