Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. 1 2 3 4 5 6 7 8 (10) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gli interventi su questo articolo(33)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 dicembre 1989

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".

Decreto 23 marzo 1990

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il Decreto 23 marzo 1990 (in G.U. 21/9/1990, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue".

Decreto 10 aprile 1991

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 10 aprile 1991 (in G.U. 16/10/1991, n. 243) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246".

Decreto 6 maggio 1993

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1991

Il Decreto 6 maggio 1993 (in G.U. 11/8/1993, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383".

Decreto 17 novembre 1994

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1992

Il Decreto 17 novembre 1994 (in G.U. 20/12/1994, n.296) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, da L. 8.519.410.383 a L. 9.081.691.468".

Decreto 3 giugno 1996

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1993

Il Decreto 3 giugno 1996 (in G.U. 25/06/1995, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127".

Decreto 5 maggio 1997

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il Decreto 5 maggio 1997 (in G.U. 05/06/1997, n.129) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, da L. 9.444.959.127 a L. 9.879.427.247".

Decreto 15 aprile 1998

8

con decorrenza dal 1 gennaio 1996

Il Decreto 15 aprile 1998 (in G.U. 11/5/1998, n. 107) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 21, comma 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, da L. 9.879.427.247 a L. 10.531.469.445".

Decreto 21 aprile 1999

9

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 21 aprile 1999 (in G.U. 31/05/1999, n.125) ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, da L. 10.531.469.445 a L. 10.952.728.222".

Decreto 6 aprile 2000

11

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il Decreto 6 aprile 2000 (in G.U. 1/06/2000, n.126) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, da L. 10.952.728.222 a L. 11.149.877.330".

Decreto 14 novembre 2000

12

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 14 novembre 2000 (in G.U. 3/01/2001, n.2) ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, da L. 11.149.877.330 a L. 11.339.425.240".

Decreto 24 gennaio 2003

13

con decorrenza dal 1 gennaio 2000

Il Decreto 24 gennaio 2003 (in G.U. 14/03/2003, n.61) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che"Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, da Euro 5.856.324,39 (L. 11.339.425.240) a Euro 5.950.025,58 (L. 11.520.856.040)".

Decreto 24 gennaio 2003

14

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 24 gennaio 2003 (in G.U. 14/03/2003, n.61) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, da Euro 5.950.025,58 a Euro 6.098.776,21".

Decreto 5 febbraio 2004

15

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

Il Decreto 5 febbraio 2004 (in G.U.12/03/2004, n.60) ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da Euro 6.098.776,21 a Euro 6.275.640,72".

Decreto 6 dicembre 2004

16

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 6 dicembre 2004 (in G.U. 04/01/2005, n.2) ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, da Euro 6.275.640,72 a Euro 6.426.256,101".

Decreto 25 settembre 2006

17

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il Decreto 25 settembre 2006 (in G.U.28/11/2006, n.277) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, da Euro 6.426.256,10 a Euro 6.586.912,50".

Decreto 7 marzo 2007

18

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 7 marzo 2007 (in G.U. 3/07/2007, n.152) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, da Euro 6.586.912,50 a Euro 6.712.063,84".

Decreto 22 novembre 2007

19

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il Decreto 22 novembre 2007 (in G.U. 3/01/2008, n.2) ha disposto (con l'art.1,comma 1) che "il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da euro 6.712.063,84 a euro 6.832.880,99i'".

Decreto 4 novembre 2008

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 4 novembre 2008 (in G.U. 29/12/2008, n. 302) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, da euro 6.832.880,99 a euro 6.969.538,61".

Decreto 16 ottobre 2009

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

Il Decreto 16 ottobre 2009 (in G.U. 20/11/2009, n.271) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, da euro 6.969.538,61 a euro 7.081.051,23".

Decreto 30 settembre 2010

22

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 30 settembre 2010 (in G.U. 01/12/2010, n.281) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da euro 7.081.051,23 a euro 7.321.806,97".

Decreto 13 maggio 2011

24

con decorrenza dal 1 gennaio 2010

Il Decreto 13 maggio 2011 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da euro 7.321.806,97 a euro 7.373.059,62".

Decreto 11 dicembre 2012

25

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 11 dicembre 2012 (in G.U. 17/04/2013, n.90) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, da euro 7.373.059,62 a euro 7.491.028,57".

Decreto 14 novembre 2013

26

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

Il Decreto 14 novembre 2013 (in G.U. 04/02/2014, n.28) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, da euro 7.491.028,57 a euro 7.693.286,34".

Decreto 7 ottobre 2014

27

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 7 ottobre 2014(in G.U. 19/01/2015, n. 14) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da euro 7.693.286,34 a euro 7.924.084,93".

Decreto 30 ottobre 2015

28

con decorrenza dal 1 gennaio 2014

Il Decreto 30 ottobre 2015 (in G.U. 11/01/2016, n. 7) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il contributo a carico dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da € 7.924.084,93 a € 8.011.249,86.

Decreto 4 agosto 2016

29

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 06/10/2016, n. 234) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da euro 8.011.249,86 a euro 8.027.272,36.

Decreto 26 luglio 2019

30

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il Decreto 26 luglio 2019 (in G.U. 23/09/2019, n. 223) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, da euro 8.027.272,36 ad euro 8.115.572,36.

Decreto 10 agosto 2020

31

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 10 agosto 2020 (in G.U. 07/11/2020, n. 278) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, da euro 8.115.572,36 ad euro 8.204.843,66.

Decreto 18 maggio 2021

32

con decorrenza dal 1 gennaio 2020

Il Decreto 18 maggio 2021 (in G.U. 09/07/2021, n. 163) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, da euro 8.204.843,66 ad euro 8.245.867,88".

Decreto 23 giugno 2023

33

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il Decreto 23 giugno 2023 (in G.U. 14/09/2023, n. 215) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da euro 8.245.867,88 ad euro 8.402.539,37".

Decreto 30 ottobre 2024

34

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il Decreto 30 ottobre 2024 (in G.U. 09/12/2024, n. 288) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Politiche previdenziali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da euro 8.402.539,37 ad euro 9.083.145,06".

Decreto 12 giugno 2025

35

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il Decreto 12 giugno 2025 (in G.U. 23/07/2025, n. 169) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da euro 9.083.145,06 ad euro 9.573.634,89".

Testo vigente dal 7 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1974

1974oggi
  1. 7 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 24 dicembre 2024 — 7 agosto 2025per 8 mesi
  3. 29 settembre 2023 — 24 dicembre 2024per un anno
  4. 24 luglio 2021 — 29 settembre 2023per 2 anni
  5. 22 novembre 2020 — 24 luglio 2021per 8 mesi
  6. 8 ottobre 2019 — 22 novembre 2020per un anno
  7. 21 ottobre 2016 — 8 ottobre 2019per 3 anni
  8. 26 gennaio 2016 — 21 ottobre 2016per 9 mesi
  9. 3 febbraio 2015 — 26 gennaio 2016per 12 mesi
  10. 19 febbraio 2014 — 3 febbraio 2015per 12 mesi
  11. 2 maggio 2013 — 19 febbraio 2014per 10 mesi
  12. 6 ottobre 2011 — 2 maggio 2013per un anno
  13. 16 dicembre 2010 — 6 ottobre 2011per 10 mesi
  14. 5 dicembre 2009 — 16 dicembre 2010per un anno
  15. 13 gennaio 2009 — 5 dicembre 2009per 11 mesi
  16. 18 gennaio 2008 — 13 gennaio 2009per 12 mesi
  17. 18 luglio 2007 — 18 gennaio 2008per 6 mesi
  18. 13 dicembre 2006 — 18 luglio 2007per 7 mesi
  19. 19 gennaio 2005 — 13 dicembre 2006per un anno
  20. 27 marzo 2004 — 19 gennaio 2005per 10 mesi
  21. 29 marzo 2003 — 27 marzo 2004per 12 mesi
  22. 18 gennaio 2001 — 29 marzo 2003per 2 anni
  23. 16 giugno 2000 — 18 gennaio 2001per 7 mesi
  24. 15 giugno 1999 — 16 giugno 2000per un anno
  25. 26 maggio 1998 — 15 giugno 1999per un anno
  26. 20 giugno 1997 — 26 maggio 1998per 11 mesi
  27. 10 luglio 1996 — 20 giugno 1997per 12 mesi
  28. 4 gennaio 1995 — 10 luglio 1996per un anno
  29. 26 agosto 1993 — 4 gennaio 1995per un anno
  30. 31 ottobre 1991 — 26 agosto 1993per un anno
  31. 6 ottobre 1990 — 31 ottobre 1991per un anno
  32. 29 aprile 1990 — 6 ottobre 1990per 5 mesi
  33. 10 gennaio 1974 — 29 aprile 1990testo originarioper 16 anni

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2024 al 7 agosto 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 12 giugno 2025

    Il Decreto 12 giugno 2025 (in G.U. 23/07/2025, n. 169) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' «Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da euro 9.083.145,06 ad euro 9.573.634,89".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art21 · fonte del testo

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