Art. 9 — Gestioni fuori bilancio
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 26 agosto 1996
