Art. 6-bis — Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa
In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana e' attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestivita' ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate professionalita', la strumentazione tecnica necessaria nonche' i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' a disposizione dell'INMP a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 maggio 2023
