(( (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare).)) (( In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
