Art. 9-bis — Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale
All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".
Testo vigente dal 6 maggio 2023
