Art. 3 — Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi ((di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.))»

Testo vigente dal 20 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2013 al 20 agosto 2013. 5 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di tolto: altri reati commessi aggiunto: reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore aggiunto: abituale di sostanze stupefacenti o psicotropetolto: , aggiunto: e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di tolto: quelli previsti aggiunto: reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale aggiunto: o di reato contro la persona.»

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-07-01;78~art3 · fonte del testo

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