Art. 12 — Informazioni sull'emissione nel registro
Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonche' i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonche':
- a)le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;
- b)le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile ((e relative all'ammontare)) della medesima;
- c)le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie ((dalle quali)) i titoli di debito sono assistiti. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalita' indicate dai medesimi commi. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:
- a)risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
- 1)quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabili ((,)) del codice civile;
- 2)la durata della societa';
- 3)la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
- 4)gli eventuali limiti all'emissione ((...)) e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;
- 5)il depositario;
- b)risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
- 1)la denominazione e la sede del gestore del fondo;
- 2)la denominazione e la tipologia del fondo;
- 3)la data di istituzione del fondo e la durata;
- 4)la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
- 5)il valore nominale delle quote, ove presente;
- 6)il depositario;
- 7)i termini e le condizioni dell'emissione.
Testo vigente dal 16 maggio 2023
