Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonche' i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonche':

  • a)le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;
  • b)le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile ((e relative all'ammontare)) della medesima;
  • c)le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie ((dalle quali)) i titoli di debito sono assistiti. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalita' indicate dai medesimi commi. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:
  • a)risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
  • 1)quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabili ((,)) del codice civile;
  • 2)la durata della societa';
  • 3)la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
  • 4)gli eventuali limiti all'emissione ((...)) e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;
  • 5)il depositario;
  • b)risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
  • 1)la denominazione e la sede del gestore del fondo;
  • 2)la denominazione e la tipologia del fondo;
  • 3)la data di istituzione del fondo e la durata;
  • 4)la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
  • 5)il valore nominale delle quote, ove presente;
  • 6)il depositario;
  • 7)i termini e le condizioni dell'emissione.

Testo vigente dal 16 maggio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte in 6 capoversi.

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e aggiunto: relative all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie tolto: dai aggiunto: dalle quali i titoli di debito sono assistiti. Ai fini dell'emissione in forma digitale …

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabiliaggiunto: , del codice civile;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonche' la classe e aggiunto: il comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissionetolto: ,aggiunto: ... e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonche' la classe e aggiunto: il comparto di appartenenza ove presenti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art12 · fonte del testo

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