Art. 11 — Comitato per i problemi dello spettacolo
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 23 dicembre 1996. 480 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 10, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 4. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualita', l'interesse nazionale cosi come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa. 2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;541~art11 · fonte del testo
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