Art. 2 — Obbligo di pubblicazione del bilancio
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 23 dicembre 1996. 587 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'.". L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: " 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, e' corrisposto:". Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.". Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.". Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso l'ultimo periodo. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, cosi' come aggiunto dall'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione di contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;541~art2 · fonte del testo
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