Art. 10 — Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Testo vigente dal 23 dicembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 23 dicembre 1996. 578 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: La commissione centrale per la musica, di cui dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale della musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 3. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;541~art10 · fonte del testo
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